EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (o FORMAZIONE CONTINUA)
Consiste nell’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili ad una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l’OBBLIGO DEONTOLOGICO di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile.
Tale obbligo di formazione e aggiornamento è previsto dall’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:
“Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”. Art. 5 Codice Deontologico
L”Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017” ha definito quanto segue:
PARTE III – DIRITTI E OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA – PROFESSIONISTI SANITARI
Art. 25 (Obbligo formativo)
1. Sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.
2. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
3. Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.
GESTIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Dal 1° Gennaio del 2008, in seguito all’entrata in vigore della Legge n° 244 del 24 dicembre 2007, la gestione amministrativa del Programma ECM viene assegnata ad Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ente pubblico di affiancamento al Ministero della Salute), che accredita gli eventi ECM secondo le indicazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua e programma la formazione su base triennale.
DEBITO FORMATIVO PREVISTO PER IL TRIENNIO IN CORSO 2020-2022
Il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 è di 150 crediti.
È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).
AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per il triennio 2020/2022 in ragione di:
- 30 CREDITI IN MENO per coloro che hanno maturato da 121 a 150 crediti nel triennio 2017/2019
- 15 CREDITI IN MENO per coloro che hanno maturato da 80 a 120 crediti nel triennio 2017/2019
I CREDITI VANNO CONSEGUITI
- Almeno il 40% del totale deve essere acquisito in qualità di discente;
- Il 60% del totale può essere acquisito attraverso: Docenza in eventi ECM e Formazione individuale.
Nella Formazione individuale rientrano:
- Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
- Tutoraggio su formazione accreditata ECM (tutor d’aula in un corso accreditato);
- Formazione all’estero (crediti conseguiti all’estero)
- Autoformazione (massimo 20%)
SANZIONI PREVISTE PER IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
DA GENNAIO 2020 POTRANNO ESSERE INTRAPRESI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON SI SIANO AGGIORNATI O CHE NON SI AGGIORNINO CON CONTINUITÀ.
La legge lascia liberi gli Ordini di stabilire sanzioni specifiche per comportamenti specifici secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Ci sono 4 possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno stabilire:
- AVVERTIMENTO (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
- CENSURA (una dichiarazione formale di biasimo per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
- SOSPENSIONE da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
- RADIAZIONE dall’Ordine.
Per quanto riguarda le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è necessario evidenziare che in entrambi i casi il provvedimento non incide sull’esercizio professionale (il medico/odontoiatra “avvertito” o “censurato” può comunque continuare ad esercitare regolarmente).
Per ciò che attiene alla sospensione e alla radiazione, queste tipologie di sanzioni interrompono (temporaneamente o definitivamente) l’attività, impedendo al professionista di esercitare. Se quest’ultimo continua comunque a praticare la sua attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in entrambi i casi (sospensione e radiazione), l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).
DOMANDE
A chi è rivolto l’obbligo ECM?
Destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo.
Il professionista sanitario iscritto all’Albo, infatti, a prescindere dall’attività svolta, ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
Tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.
I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?
Sì, la Formazione Continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari indipendentemente dal fatto che che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche.
Sono uno psicologo del lavoro ho l’obbligo ECM?
Sì. Si veda la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì. Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
Sono uno psicologo in pensione, ho l’obbligo ECM?
Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all’Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all’obbligo formativo di 150 crediti a triennio.
Si può chiedere però l’esenzione, tra le categorie indicate nel Manuale del Professionista Sanitario, alla voce esenzioni, sono indicati i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.
I crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.
Quando l’obbligo di ECM inizia durante un triennio, il debito formativo sarà conteggiato in base agli anni rimanenti, 50 crediti l’anno per chiudere il triennio in corso. Ad es. per il triennio in coeso che va dal 2020 al 2022:
– se mi iscrivo all’Albo nel 2019 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2020 e quindi dovrò conseguire 50 crediti per il 2020, più 50 crediti per il 2021, più i 50 crediti per il 2022, per un totale di tutti e 150 i crediti previsti (è possibile acquisire i crediti in modo flessibile, cioè senza limiti annuali, ad es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22);
– se mi iscrivo all’Albo nel 2020 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2021 e quindi dovrò conseguire 50 crediti per il 2021 e 50 crediti per il 2022, per un totale di 100 crediti (è possibile acquisire i crediti in modo flessibile, cioè senza limiti annuali, ad es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 100 entro il 31/12/22);
– se mi iscrivo all’Albo nel 2021 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2022 e quindi dovrò conseguire solo i 50 crediti per il 2022.
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).
Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus covid?
Sembrerebbe di sì, ma si attendono ancora le disposizioni applicative in merito alle modalità di attribuzione e registrazione del Bonus da parte degli Enti competenti a livello nazionale. (Aggiornamento del 11/04/2022)
Dove posso verificare la mia situazione crediti?
Per visualizzare i propri crediti registrati nell’anagrafe ECM esistono due modalità:
– registrarsi e accedere sul sito:
al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S cliccare su ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM
IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO COMPORTA DELLE SANZIONI?
SI. DA GENNAIO 2020 POTRANNO ESSERE INTRAPRESI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON SI SIANO AGGIORNATI O CHE NON SI AGGIORNINO CON CONTINUITÀ.
La legge lascia liberi gli Ordini di stabilire sanzioni specifiche per comportamenti specifici secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Ci sono 4 possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno stabilire:
- AVVERTIMENTO (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
- CENSURA (una dichiarazione formale di biasimo per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
- SOSPENSIONE da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
- RADIAZIONE dall’Ordine.
Per quanto riguarda le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è necessario evidenziare che in entrambi i casi il provvedimento non incide sull’esercizio professionale (il medico/odontoiatra “avvertito” o “censurato” può comunque continuare ad esercitare regolarmente).
Per ciò che attiene alla sospensione e alla radiazione, queste tipologie di sanzioni interrompono (temporaneamente o definitivamente) l’attività, impedendo al professionista di esercitare. Se quest’ultimo continua comunque a praticare la sua attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in entrambi i casi (sospensione e radiazione), l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).